IMU

Si comunica che per l'anno 2024 l'aliquota IMU e INVARIATA

aliquota ordinaria: 9,1 per mille

abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento): 4 per mille

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 13/12/2023

 

Si comunica che per l'anno 2023 l'aliquota IMU e INVARIATA

aliquota ordinaria: 9,1 per mille

abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento): 4 per mille

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/03/2023

 

Si comunica che per l'anno 2022 l'aliquota IMU e INVARIATA

aliquota ordinaria: 9,1 per mille

abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento): 4 per mille

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 05/05/2022

 

Si comunica che per l'anno 2019 l'aliquota IMU è VARIATA:

aliquota ordinaria: 9,1 per mille

abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento): 4 per mille

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2018

 

NOVITA' 2016 IN MATERIA DI IMU E TASI

La legge di stabilità 2016 ha previsto due importanti novità in materia di IMU e TASI.

La prima è l'esenzione della TASI per le abitazioni principali, con esclusione degli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.

La seconda novità è la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo di IMU  e TASI sull'immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, ossia genitori/figli, e utilizzato da questi come abitazione principale.

 Per poter usufruire di tale agevolazione bisogna essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:

- l'immobile oggetto del comodato non può essere di lusso (non deve appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9);

- il comodatario deve usare tale immobile come abitazione principale (deve cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente);

- il comodante, oltre all'abitazione data in comodato al genitore/figlio, può essere proprietario solo di un'altra abitazione che utilizza come abitazione principale (anche questa non può essere di lusso). Le due abitazioni devono essere situate nello stesso Comune;

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;

- il contratto di comodato (qualora non stipulato già negli anni precedenti) deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate ENTRO 20 giorni dalla stipula.

L'agevolazione decorre dal mese in cui il contratto viene stipulato, qualora la data sia compresa tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese. In caso contrario, il beneficio si otterrà dal mese successivo. Ricordiamo che, qualora sia presente questa casistica, è necessario portarne il Comune a conoscenza compilando l'apposita dichiarazione IMU.

 

GUIDA AL CALCOLO E VERSAMENTO DELL'IMU

 

Chi è tenuto al pagamento dell’IMU?


L’imposta è dovuta dal possessore (inteso come proprietario, usufruttuario, usuario, titolare del diritto di abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa e deve essere versata al Comune sul quale l’immobile insiste interamente o prevalentemente.

 Chi NON  è tenuto al versamento dell’IMU?   

 

L’IMU non  si applica all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa (come di seguito definite), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali l’imposta continua ad essere dovuta e per le quali si applicano le relative aliquote e detrazioni;

Non si applica l’imposta altresì ai seguenti immobili e relative pertinenzepurchè adibiti ad abitazione principale:

-          alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

-          ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (D.M.infrastrutture 22.04.2008);

-          alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;

-          all’unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sono inoltre previste una serie di esenzioni (per l’elencazione completa vi invitiamo a leggere l’art. 11 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica – IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 2014), tra le quali ricordiamo:

-          i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della L. 984/1977;

-          i fabbricati rurali ad uso strumentale (d.l. 201/2011 e s.m.);

-          i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

-          i fabbricati di proprietà delle ONLUS. La predetta esenzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale “D;

-          i fabbricati posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l’attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell’art. 2, commi 41, 42 e 44, del decreto legge 03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

 

Come si calcola l’IMU? 

 

  1. 1.  Per calcolare il valore imponibile dei fabbricati, è necessario prendere la rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutare la stessa del 5%.
  2. 2.  Sulla rendita rivalutata va poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell’immobile, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria Catastale

Moltiplicatore

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9

C/2, C/6, C/7

160

Gruppo catastale B

C/3, C/4, C/5

140

A/10

D/5

80

Gruppo catastale D (tranne D/5)

65

C/1

55

3. Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, si applica l’aliquota prevista per la tipologia di immobile nell’anno in oggetto.

Per l’anno 2019, le aliquote sono variate:

(aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 18/12/2018)

 

Aliquota

Aliquota ordinaria

9,1 per mille

Abitazione principale e pertinenze (non esentate dal versamento)

4 per mille

4. Il contribuente deve poi tenere conto della propria quota di possesso ed eventualmente del periodo dell’anno per il quale tale condizione si è verificata (le frazioni di mese vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni).

Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze?

 

Per abitazione principale ai fini IMU si intende il fabbricato iscritto in catasto come UNICA unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le pertinenze sono invece le unità immobiliari che possono essere iscritte in catasto unitamente o separatamente dall’abitazione principale.

Le pertinenze ammesse a godere dei benefici previsti per l’abitazione principale devono essere delle seguenti tipologie:

  • C/2 Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione principale e con rendita autonoma;
  • C/6 Box o posti auto pertinenziali;
  • C/7 Tettoie chiuse o aperte

La legge stabilisce che si possano considerare pertinenze tali unità nel numero massimo di una per ciascuna tipologia.

Le abitazioni principali che non godono dell’esenzione in quanto di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e per le relative pertinenze si applica l'aliquota del 4 per mille, e, dal totale dovuto, si sottrae la detrazione spettante per l’abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare.

Tale detrazione è fissata in 200,00 € annui e va rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. Se più soggetti passivi utilizzano la medesima abitazione principale, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La stessa detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

E' considerata abitazione principale (con relative pertinenze), a condizione che non risultino locate:

- l’unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente.

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, purché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale agevolazione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.

NOVITA' 2016

Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

A partire dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo di IMU e TASI sull'immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (tra genitori e figli) e utilizzato da questi come abitazione principale.

Per poter usufruire di tale agevolazione bisogna essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti:

- l'immobile oggetto del comodato non può essere di lusso (non deve appartenere alle categorie A/1, A/8 e A/9);

- il comodatario deve usare tale immobile come abitazione principale (deve cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente);

- il comodante, oltre all'abitazione data in comodato al genitore/figlio, può essere proprietario solo di un'altra abitazione che utilizza come abitazione principale (anche questa non può essere di lusso). Le due abitazioni devono essere situate nello stesso Comune;

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;

- il contratto di comodato (qualora non stipulato già negli anni precedenti) deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate ENTRO 20 giorni dalla stipula.

L'agevolazione decorre dal mese in cui il contratto viene stipulato, qualora la data sia compresa tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese. In caso contrario, il beneficio si otterrà dal mese successivo. Ricordiamo che, qualora sia presente questa casistica, è necessario portarne il Comune a conoscenza compilando l'apposita dichiarazione IMU.

Come si calcola l’IMU per le aree fabbricabili?

 

Il valore imponibile di un’area fabbricabile è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. In ogni caso, non viene accertato il maggior valore nel caso in cui l’imposta venga versata sulla base dei valori stabiliti dal Comune per zone omogenee (i valori sono stati aggiornati con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2014).

In questo caso, per calcolare il valore dell’area è necessario moltiplicare il valore al metro quadro stabilito per la zona nella quale è ubicata l’area per la superficie dell’area stessa. Al valore viene poi applicata l’aliquota ordinaria prevista dal Comune (8,1 per mille).

Come per i fabbricati, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed al periodo dell’anno nel quale si è avuto il possesso dell’area.

 

 

Come si calcola l’IMU sui fabbricati inagibili o inabitabili?

 

L'IMU sui fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, viene calcolata riducendo la base imponibile del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al DpR n. 445/2000.

Immobili ad uso produttivo cat. D

 

Il gettito di imposta degli immobili ad uso produttivo di categoria catastale D (ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale, che sono esenti dall’imposta), calcolato ad aliquota base del 8,1 per mille è riservato allo Stato.

La differenza tra l’imposta calcolata ad aliquota ordinaria fissata per l’anno e l’imposta calcolata ad aliquota base (8,1 per mille) viene invece versata al Comune.

 

 

Quando si versa l’IMU? 

 L’IMU deve essere versata in due rate: 

 la prima rata in acconto entro il 16 giugno dell’anno

 la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell’anno

oppure

in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno 

Come si versa l'IMU?

 

Si ricorda che l'IMU è un'imposta che dev'essere versata in autoliquidazione. Pertanto il Comune non invia il conteggio dell'imposta dovuta, ma esclusivamente un'informativa relativa alle aliquote e alle scadenze per l'anno in oggetto.

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, mentre si arrotonda per eccesso se la frazione è superiore o uguale a 50 centesimi.

Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l’imposta dovuta per l’intera annualità sia inferiore a 5,00 € (come previsto dall’art. 15 del Regolamento Comunale delle Entrate approvato con Del. Consiglio Comunale n. 31 del 30 Settembre 2008).

L’imposta può essere versata a mezzo F24, recandosi presso una qualsiasi banca o presso qualsiasi ufficio postale. Il modello può essere reperito direttamente in banca o posta, oppure può essere scaricato dal sito dell'Agenzia delle Entrate (cliccando qui). E’ possibile utilizzare in alternativa il modello F24 semplificato, nel quale è stata introdotta l’apposita sezione “IMU e altri tributi locali” (modello F24 semplificato).

E’ necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di versamento che si deve effettuare indicando i seguenti dati:  

  • codice ente/codice comune (indicare il codice catastale del Comune in cui sono ubicati gli immobili - per Pramollo il codice da indicare è G982);
  • per il versamento in acconto: barrare la casella Acc.;
  • per il versamento a saldo: barrare la casella Saldo;
  • per il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno barrare le caselle Acc e Saldo;

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice -

Tipologia di imposta versata

3912

IMU su abitazione principale e pertinenze

3916

IMU su aree fabbricabili

3918

IMU su altri fabbricati

3925

IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - quota STATO

3930

IMU per immobili ad uso produttivo di categoria catastale D - incremento COMUNE

In tale modello è necessario indicare i dati del contribuente (come per il modello F24 ordinario), e compilare ogni riga della sezione MOTIVO DEL PAGAMENTO indicando nella colonna SEZIONE il codice “EL” e compilando le successive colonne come già indicato in precedenza per l’F24 ordinario.

In alternativa all'F24, è possibile effettuare il versamento con bollettino postale utilizzando i modelli a disposizione gratuitamente presso gli Uffici Postali sul numero di conto corrente 1008857615 (uguale per tutta Italia). Il versamento deve essere intestato a "Pagamento IMU".

 

Come devono versare l’IMU i contribuenti NON residenti nel territorio dello Stato?

 

Il Dipartimento delle Finanze, con apposito comunicato stampa, ha chiarito le modalità di versamento dell'IMU dall'estero, qualora non sia possibile utilizzare il modello F24. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento della quota spettante al Comune come segue:

- versamento mediante bonifico bancario sul conto corrente del Comune. Per il Comune di Pramollo effettuare il versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella filiale di San Germano Chisone) - codice IBAN: IT 51 P 03268 52420 0B2906659210 - BIC: SELBIT2BXXX;

per la quota riservata allo Stato (solo per fabbricati ad uso produttivo di cat. D): versamento effettuato con bonifico in favore della Banca d'Italia (codice BIC: BITAITRRENT - codice IBAN: IT02 G 01000 03245348006108000);

Per entrambe i versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita IVA del contribuente, la sigla IMU e il nome del Comune di ubicazione degli immobili, i codici tributo da utilizzare nel modello F24 (v. sopra), l'annualità di riferimento, l'indicazione della rata versata (Acconto o Saldo.

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

E' possibile trasmettere le ricevute del versamento: a mezzo posta al Comune di Pramollo, B.ta Lussie,1 - 10065 Pramollo (TO); a mezzo fax al numero 0121/58619; a mezzo e-mail all'indirizzo: pramollo@ruparpiemonte.it

 

 

Ritardo nel versamento? C’è il ravvedimento operoso

 

Nel caso in cui il contribuente versi l'imposta successivamente alle scadenze sopra indicate, è obbligatorio effettuare il ravvedimento operoso.

Con il ravvedimento, all'imposta dovuta, vanno aggiunti gli interessi maturati e le sanzioni previste in base ai giorni di ritardo.

Gli interessi si applicano per ogni giorno di ritardo al tasso annuale del 1% (tasso dal 01.01.2014).

Le sanzioni da applicare sono le seguenti:

- versamento entro i 14 giorni successivi alla scadenza - sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint);

- versamento dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza - sanzione del 3% (ravvedimento breve);

- versamento oltre il 30° giorno successivo alla scadenza e fino al termine di presentazione della denuncia per l’anno in oggetto - sanzione del 3,75% (ravvedimento lungo).

Il totale da versare (imposta dovuta, sanzioni ed interessi) deve sempre essere arrotondato all'euro.

Si invitano i contribuenti che devono effettuare il ravvedimento operoso a contattare l'Ufficio Tributi per verificare il conteggio dell’imposta dovuta.

 

 Quando e come si presenta la dichiarazione ai fini IMU?

 

 Nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti e qualora si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune, è necessario presentare la dichiarazione IMU, redatta su apposito modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (presente nella Sezione Modulistica a fine pagina).

La dichiarazione può anche essere presentata in via telematica, secondo le modalità che verranno approvate con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La dichiarazione va presentata ad esempio, nei seguenti casi (per un'elencazione completa delle casistiche si rinvia alle istruzioni allegate al modello di dichiarazione):

Immobili che godono di una riduzione dell'imposta (ad es. fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico);

Casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria (per esempio nei casi di locazione finanziaria dell'immobile; terreno agricolo divenuto area fabbricabile e viceversa; area divenuta edificabile in seguito a demolizione di un fabbricato; immobili esenti dall'imposta ai sensi della lett. c) e lett. i), comma 1, art. 7 D.lgs. 504/1992; immobile che ha perso/acquisito durante l'anno il diritto all'esenzione; fabbricato di categoria catastale D non iscritto in catasto, oppure iscritto senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese; riunione di usufrutto non dichiarata in catasto).

Nel caso di variazioni inerenti un immobile di proprietà di più soggetti passivi, è possibile presentare una dichiarazione congiunta.

Ai fini IMU, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

Inoltre, in base al comma 3 dell'art. 91-bis del D.L. n. 1/2012, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione in via telematica per l'applicazione dell'esenzione prevista per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992.


Per qualsiasi informazione, per supporto nei calcoli o nella compilazione del modello di versamento, l’Ufficio Tributi è disponibile nei seguenti orari:

Lunedì 10.00-12.00

Giovedì 14.00-16.00

 

oppure su appuntamento

 

Telefono: 0121/58619

Fax: 0121/58619

E-mail: pramollo@ruparpiemonte.it

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Tributi

TASI

NOVITA' ANNO 2019

CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 18/12/2018 E' STATA DELIBERATA PER L'ANNO 2019 L'ALIQUOTA PARI A 0,00 ‰

 

 

Chi è tenuto al pagamento della TASI?

L’imposta è dovuta da chiunque possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati (a partire dal 2016 esclusa l'abitazione principale e le relative pertinenze come definite ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9) e aree fabbricabili, mentre non  è dovuta sui terreni agricoli. Se l’immobile è posseduto o detenuto da più soggetti, essi sono obbligati in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto di proprietà o usufrutto, l’imposta è dovuta nella misura del 30% dall’occupante, mentre il 70% viene versato dal titolare del diritto reale (proprietario o usufruttuario).

Se la detenzione dell’immobile è di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno, la TASI viene interamente versata dal titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Chi NON  è tenuto al versamento della TASI?

La TASI non dev’essere versata:

-          sui terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi della L. 984/1977;

-          sui fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9;

-          sui fabbricati con destinazione ad usi culturali;

-          sui fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato Lateranense e quelli destinati esclusivamente all’esercizio di culto e relative pertinenze;

-          sui fabbricati appartenenti agli Stati Esteri ed alle organizzazioni internazionali;

-          sui fabbricati utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lettera a), della legge 20.05.1985, n. 222. Qualora il fabbricato abbia utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di esso ove viene svolta l’attività di natura non commerciale se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento di tale attività. Alla restante parte del fabbricato, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dell’art. 2, commi 41, 42 e 44, del decreto legge 03.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

A partire dal 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile per il calcolo di IMU e TASI sull'immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (tra genitori e figli) e utilizzato da qusti come abitazione principale. Per poter usufruire di tale agevolazione bisogna essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- l'immobile oggetto del comodato non può essere di lusso (non dev'essere di categoria A/1, A/8 e A/9);

- il comodatario deve usare tale immobile come abitazione principale (deve cioè risiedervi anagraficamente e dimorarvi abitualmente);

- il comodante, oltre alla casa data in comodato al genitore/figlio, può essere proprietario solo di un'altra abitazione che utilizza come abitazione principale (anche questa non può essere di lusso). Le due abitazioni devono essere situate nello stesso comune;

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Il contratto di comodato (qualora non stipulato già negli anni precedenti) deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla stipula.

L'agevolazione decorre dal mese in cui il contratto viene stipulato, qualora la data sia compresa tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese. In caso contrario, il beneficio si otterrà dal mese successivo. Ricordiamo che qualora sia presente questa casistica, è necessario portarne a conoscenza il Comune compilando l'apposita dichiarazione IMU.

Come viene calcolata la TASI?

Il conteggio della tassa dovuta viene effettuato dall’ufficio tributi del Comune. Sarà cura dello stesso trasmettere con debito anticipo l’avviso di pagamento.

La base imponibile utilizzata per il calcolo della TASI è la stessa prevista per l’IMU, ovvero:

  1. 1. Il valore imponibile dei fabbricati è pari alla rendita risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 5%.
  2. Alla rendita rivalutata viene poi applicato il moltiplicatore previsto per la categoria catastale dell’immobile, come risulta dalla seguente tabella:

Categoria Catastale

Moltiplicatore

A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9

C/2, C/6, C/7

160

Gruppo catastale B

C/3, C/4, C/5

140

A/10

D/5

80

Gruppo catastale D (tranne D/5)

65

C/1

55

  1. 3. Al valore ottenuto da tale moltiplicazione, viene applicata l’aliquota prevista per la tipologia di immobile nell’anno in oggetto.

Per l’anno 2018, come per il 2016 e per il 2017,  l’aliquota TASI è confermata allo 1 per mille per tutte le tipologie di immobili.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07.04.2014

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2017

  1. Si tiene infine conto della quota di possesso del contribuente ed eventualmente del periodo dell’anno per il quale la tassa è dovuta (le frazioni di mese vengono calcolate in base al criterio della prevalenza, quindi il mese in cui il diritto reale di godimento o l’utilizzazione si è protratta solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni).

5. Il totale della tassa così ottenuto viene versato per il 70% dal titolare del diritto reale sull’immobile e per il 30% dall’utilizzatore dello stesso. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Per le aree edificabili, il valore da considerare è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. In ogni caso, non viene accertato il maggior valore nel caso in cui l’imposta venga versata sulla base dei valori stabiliti dal Comune per zone omogenee

Per calcolare il valore dell’area è necessario moltiplicare il valore al metro quadro stabilito per la zona nella quale è ubicata l’area per la superficie dell’area stessa. Al valore viene poi applicata l’aliquota fissata per l’anno in oggetto (1 per mille).

Quando si versa la TASI?


La TASI deve essere versata in due rate:

  • la prima rata in acconto entro il 16 giugno  dell’anno
  • la seconda rata a saldo entro il 16 dicembre dell’anno

oppure

in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno

Come si versa la TASI?

Per effettuare il versamento è necessario attendere l’avviso di pagamento ed i relativi modelli F24 che verranno inviati dall’Ufficio Tributi del Comune.

Il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento qualora l’imposta dovuta per l’intera annualità sia inferiore a 5,00 € .

L’imposta dev’essere versata utilizzando il modello F24 precompilato trasmesso dal Comune, recandosi presso una qualsiasi banca o presso qualsiasi ufficio postale. 

 

Come devono versare la TASI i contribuenti NON residenti nel territorio dello Stato? 

In alternativa al versamento con modello F24, i contribuenti non residenti nel territorio italiano possono effettuare un bonifico bancario sul conto corrente del Comune. Per il Comune di Pramollo è possibile effettuare il versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria Comunale (Banca Sella filiale di San Germano Chisone) - codice IBAN: IT 51 P 03268 52420 0b2906659210 - BIC: SELBIT2BXXX;

Nei versamenti devono essere indicati il codice fiscale o partita IVA del contribuente, la dicitura TASI ed il nome del Comune di ubicazione degli immobili, l'annualità di riferimento e l'indicazione della rata versata (Acconto, Saldo o Unica soluzione).

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

E' possibile trasmettere le ricevute del versamento: a mezzo posta al Comune di Pramollo, B.ta Lussie,1 - 10065  Pramollo (TO); a mezzo fax al numero 0121/58619; a mezzo e-mail all'indirizzo: pramollo@ruparpiemonte.it

Quando e come si presenta la dichiarazione ai fini TASI?

 Nel caso in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto già dichiarato negli anni precedenti e qualora si siano verificate variazioni non conoscibili dal Comune, è necessario presentare la dichiarazione TASI, redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune.

Ai fini TASI, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.


Per qualsiasi informazione, per supporto nei calcoli o nella compilazione del modello di versamento, gli uffici comunali sono disponibili nei seguenti orari:

 Lunedì 10.00 - 12.00, 

Giovedìì: 14.00 - 16.00

oppure su appuntamento

Telefono: 0121/58619

Fax: 0121/58619

E-mail: pramollo@ruparpiemonte.it

TARI

TARI 2019

Per l'anno 2019 alle utenze domestiche di famiglie residenti che procedono direttamente al recupero della frazione organica è stata concessa una riduzione del 5% della tariffa totale della TARI.

ISCRIZIONE ALBO COMUNALE DEI COMPOSTATORI

 

L'Amministrazione Comunale, per poter vedere riconosciuta dalla Regione Piemonte una percentuale di raccolta differenziata - per la parte di rifiuti gestita in autonomia dall'utente tramite compostatori, fosse/cumulo, ecc ... - ed applicare in futuro un eventuale riduzione sulla TARI, ha isitituito l'Albo dei compostatori, ossia l'elenco delle utenze domestiche e non domestiche che trattano in modo autonomo i rifiuti organici (scarti di cucina e vegetali) secondo le disposizioni del Regolamento Comunale sull'autocompostaggio, in modo da contribuire alla riduzione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori avranno diritto ad un'eventuale riduzione sulla TARI nei prossimi anni.

Per iscriversi all'albo gli utenti interessati sono tenuti a compilare e consegnare all'Ufficio Tributi comunale l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali o sul sito internet del Comune, allegando copia del documento di identità. Gli utenti che hanno presentato negli anni passati il modello di dichiarazione di utilizzo di fossa o compostatore devono comunque presentare la richiesta di iscrizione all'Albo per non perdere il diritto ad un'eventuale agevolazione.

In fase di creazione dell'Albo, chiediamo cortesemente di provvedere alla restituzione dei moduli di iscrizione entro il 30/09/2018.

modulo iscrizione albo compostatori

 

 Chi è tenuto al pagamento della TARI?

 

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, ad eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative e delle aree comuni condominiali (a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva).

La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e conseguentemente rende l’immobile soggetto a tassazione.

In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dell’anno, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

 

Su quali superfici non si paga la TARI?

 

La tassa non è dovuta sui locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come ad esempio:

  1. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  2. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore e centrali termiche;
  3. le unità immobiliari per le quali sono in corso lavori di restauro o ristrutturazione e a condizione che i lavori non consentano l’utilizzo dell’unità immobiliare e che l’unità immobiliare sia effettivamente non utilizzata;
  4. le unità immobiliari in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili o inabitabili, purché di fatto non utilizzati;
  5. locali dove si producono, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
  6. le stalle utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004 e s.m.i., iscritti nella previdenza agricola.

Come viene calcolata la TARI?

 

La tariffa viene calcolata utilizzando il metodo normalizzato approvato con D.p.r. 158/1999, che prevede  una quota fissa e una quota variabile per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche.

La parte fissa è volta a coprire le componenti essenziali del servizio (come i costi generali di gestione ed i costi per lo spazzamento e lavaggio strade), mentre la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti prodotta.

Le tariffe applicate coprono integralmente i costi del servizio di gestione dei rifiuti.

Per le UTENZE DOMESTICHE il conteggio tiene conto:

-          delle superfici occupate (al momento vengono prese in considerazione le superfici calpestabili dei locali, misurate al netto dei muri, pilastri ed escludendo balconi e terrazze, con arrotondamento al metro quadrato.  Il Comune provvede ad effettuare un raffronto con l’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr 138/1998, e, in caso di discordanza, provvede a modificare d’ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all’interessato);

-          del numero di componenti il nucleo familiare, considerando quello risultante in anagrafe al 1° gennaio dell’anno di competenza. Per le abitazioni occupate da nuclei non residenti nel Comune, si considera in via presuntiva un nucleo di due persone. I contribuenti possono dichiarare entro il 31 dicembre di ogni anno, con validità a decorrere dall’anno successivo, il numero effettivo di occupanti purchè riscontrabili sulla base di idonea documentazione (ad esempio lo stato di famiglia anagrafico del Comune di residenza).

Sono previste tariffe differenti per i nuclei con 1, 2, 3, 4, 5 oppure 6 o più occupanti.

Per le UTENZE NON DOMESTICHE si tiene conto:

-          delle superfici dei locali occupati;

-     della tipologia di attività svolta, con riferimento al codice ATECO relativo all’attività prevalente. Sono previste 21 categorie di utenze; Ogni utenza è riferita ad un’unica categoria, anche se le superfici hanno diversa destinazione d’uso (ad es. superficie di vendita, di deposito, di ufficio..).

Qualora la classificazione non sia possibile, si applica la tariffa prevista per l’attività che presenta maggior similarità nella produzione qualitativa e quantitativa di rifiuti.

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

  

1

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2

Campeggi, distributori carburanti

3

Stabilimenti balneari

4

Esposizioni, autosaloni

5

Alberghi con ristorante

6

Alberghi senza ristorante

7

Case di cura e riposo

8

Uffici, agenzie, studi professionali

9

Banche ed istituti di credito

10

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14

Attività industriali con capannoni di produzione

15

Attività artigianali di produzione beni specifici

16

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17

Bar, caffè, pasticceria

18

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19

Plurilicenze alimentari e/o miste

20

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21

Discoteche, night club

Le tariffe previste per il 2018 sono state approvate con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27/12/2017

Piano Finanziario TARI 2018

      

La tassa è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno nei quali di è protratta l’occupazione, la detenzione o il possesso dei locali o delle aree scoperte. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene conteggiato interamente.

Alla tassa sui rifiuti si applica il TRIBUTO PROVINCIALE per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione, igiene dell’ambiente (art. 504/1992), nella misura stabilita annualmente dalla Città Metropolitana di Torino (per l’anno 2017 è confermato al  5%).

Si precisa che non viene più applicata la Componente servizi (versata nel 2013) pari a 0,30 euro per metro quadrato, versata direttamente allo Stato.

 I soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al versamento del tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria di riferimento, maggiorata di un importo del 100%.

 
Sono previste delle riduzioni?
 

Il Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC ha previsto le seguenti riduzioni in materia di TARI:

Per le utenze domestiche:

Per l’autocompostaggio, la raccolta differenziata della frazione umida, può essere riconosciuta una agevolazione attraverso la riduzione della parte variabile della tariffa.

La riduzione della tariffa  è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l’esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica. Ai fini della concessione della riduzione sono ritenute valide le comunicazioni già trasmesse al Comune in merito all’utilizzo del composter o fossa nel terreno.

A partire dall'anno 2015 sull'immobile assimilato ad abitazione principale ai fini IMU per i cittadini italiani iscritti all'AIRE, purché già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso, la TARI è ridotta di 2/3 (art. 9-bis D.L. 47/2014). Tale riduzione deve essere specificatamente richiesta mediante presentazione di apposita dichiarazione al Comune.

Per le utenze non domestiche

 -   Riduzione del 30% per le utenze non domestiche non stabilmente attive previste dal comma 15 dell’art. 14 della legge 214/2011 e s.m.i. a condizione che i locali e le aree scoperte siano adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività e che tali locali o aree nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.

-   Riduzione limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati, avvalendosi di altro gestore. Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti) e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero:

    – 15%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

   – 30%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

   – 40%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

    – 60%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all’art. 8 comma 5, all’intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell’utente, da presentarsi entro il giorno 31 gennaio dell’anno successivo alla competenza del tributo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell’arco dell’anno solare. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

 Il Comune di Pramollo ha inoltre previsto nel Regolamento Comunale le seguenti agevolazioni a carico del bilancio comunale

  •          riduzione del 35% della tariffa totale (parte fissa, parte variabile e componente servizi) per le attività produttive della categoria 16 ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie;
  •          riduzione del 20% della tariffa totale (parte fissa, parte variabile e componente servizi) per le attività produttive della categoria 19 plurilicenze alimentari e/o miste;
  • riduzione del 20% della tariffa totale (parte fissa, parte variabile e componente servizi) per le attività produttive della categoria 5 alberghi con ristorante.

 

Come e quando si versa la TARI?

 

Per effettuare il versamento è necessario attendere l’avviso di pagamento ed i relativi modelli F24 che verranno inviati dall’Ufficio Tributi del Comune.

Per l’anno 2018  verrà inviato il modello F24 per il versamento in unica soluzione. Nel caso il contribuente desideri effettuare il versamento in due rate, scadenti il 15 Luglio 2018 ed il 15 Novembre 2018, potrà fare richiesta agli uffici comunali per ricevere i due modelli F24.

Il versamento in unica soluzione è da effettuare entro il 15 Luglio 2018.

Il comune provvederà ad inoltrare ai contribuenti una lettera illustrativa con il prospetto riassuntivo del tributo.

Come si effettua la dichiarazione ai fini TARI?

 

Il soggetto tenuto al versamento della TARI è tenuto a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali assoggettabili alla tassa. Lo stesso termine è previsto per dichiarare le variazioni che incidano sul versamento della tassa e per la cessazione dell’occupazione dei locali.

Nel caso in cui il contribuente provveda a presentare al dichiarazione nei termini sopra indicati, l’obbligazione tributaria terminerà dalla data in cui viene termina l’occupazione dei locali

Si precisa che restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU e TARES qualora non siano intervenute variazioni.

L’ufficio Tributi ha messo a disposizione gli appositi moduli da utilizzare per effettuare tali comunicazioni (si veda l’apposita sezione a fondo pagina).

Per l’uso temporaneo dei locali, l’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.


Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici comunali nei seguenti orari:

 lunedì - 10.00 -12.00

giovedì - 14.00 -16.00

Telefono: 0121/58619

Fax: 0121/58619

E-mail: pramollo@ruparpiemonte.it

 

Addizionale IRPEF

È stata istituita, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 360/98, un'addizionale da applicare all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Comune di Pramollo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2008, ha stabilito l’addizionale comunale IRPEF, per l’anno 2015, nella misura del 0,6%.

PROCEDURA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CITTADINO

COME:

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota deliberata.

L’addizionale comunale deve essere versata solamente se risulta dovuta, per lo stesso anno, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L’addizionale si applica ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce la determinazione dell’aliquota siano iscritti nei registri anagrafici del comune.

PAGAMENTO:

L’addizionale comunale viene calcolata e trattenuta automaticamente dal datore di lavoro per i dipendenti o dall’INPS per i pensionati.

Per gli altri contribuenti, con redditi diversi da lavoro dipendente o assimilato, il calcolo dell’addizionale comunale all’Irpef deve essere effettuato in sede di dichiarazione dei redditi con versamento tramite il modello F24.

Il versamento è effettuato direttamente al Comune con appositi codici tributo in via di approvazione da parte del Ministero.

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